Con il crollo degli spread, tutti contratti fuori Consip vanno rivisti. Si amplia l’entità del danno erariale per i contratti fuori legge.
La gara Consip Energia Elettrica 22 è andata benissimo. Nella storia delle Convenzioni Consip non si era mai verificata una riduzione degli spread così marcata. Si tratta di un evento molto importante per chi si occupa di forniture energetiche nelle PA, con un impatto diretto anche per gli enti pubblici che si ritrovano con contratti “fuori Consip”.
Perché i prezzi Consip sono un benchmark
I prezzi Consip svolgono un importante ruolo di Benchmark. Le Convenzioni Consip contribuiscono alla riduzione della spesa pubblica in maniera diretta e indiretta:
– Diretta, perché costituiscono strumenti contrattuali con il migliore rapporto prezzo/qualità;
– Indiretta, perché le Convenzioni Consip costituiscono un punto di riferimento per tutti i contratti fuori Consip che, in caso di variazioni, devono necessariamente adeguarsi ai nuovi parametri di prezzo.
In sintesi: se i prezzi Consip scendono, devono scendere anche i prezzi dei contratti fuori Consip. Perché?
La legge parla chiaro. Le regole sono stabilite dal comma 7, art. 1 L. 135/12.
In particolare, l’articolo che definisce l’obbligo di acquisto di energia elettrica e gas in Consip (o Centrali di Committenza Regionali);
(…) le amministrazioni pubbliche, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas (…), sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali (…)
prevede una possibilità di deroga in caso di prezzi più bassi di almeno il 3%, ridotto al 2% dal Decreto aiuti quater n. 176/2022.
E’ fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno (…) del 3 per cento per le categorie merceologiche (…), energia elettrica, gas rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali.
e definisce le regole di aggiornamento dei prezzi, con una condizione risolutiva.
Tutti i contratti stipulati ai sensi del precedente periodo devono essere trasmessi all’Autorità nazionale anticorruzione. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10 per cento rispetto ai contratti già stipulati.
Se subentrano Convenzioni Consip con corrispettivi più bassi in una misura superiore al 10% rispetto ai contratti stipulati, il fornitore deve adeguare i corrispettivi ai nuovi prezzi di riferimento. In caso di mancato adeguamento, il RUP e i dirigenti coinvolti sono esposti alla responsabilità disciplinare e amministrativa per danno erariale.
La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.
Una responsabilità amministrativa che, con il crollo degli spread della nuova Convenzione, si amplia. Al riguardo, il successivo comma 8, art. 1 L. 135/12 non lascia scampo:
I contratti stipulati in violazione del precedente comma 7 sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, degli strumenti di acquisto di cui al precedente comma 7 e quello indicato nel contratto.
La vergogna degli acquisti di energia a “Sconto Consip”
Vale la pena ricordare che, in base alla nostra esperienza, tutti i contratti a “Sconto Consip” contengono oneri nascosti, che fanno lievitare la bolletta in misura spaventosa. Come è possibile? Per un approfondimento rimandiamo all’articolo La vergogna degli acquisti di energia a “Sconto Consip”, che racconta la tecnica usata dai sedicenti Broker Energetici. Nei casi più spudorati, il finto sconto Consip è indicato anche nella bolletta. Un esempio è pubblicato nel caso studio Quanto ci costa lo “Sconto Consip” del 10%”?

Come si calcola lo sconto del 2%?
Come viene misurato il presunto sconto Consip? La norma fa riferimento a delle percentuali. Per derogare all’obbligo di acquisto in Consip, la percentuale è attualmente del 2%. Per far scattare la necessità di adeguamento, la percentuale è del 10%.
Tali percentuali sono calcolate rispetto a cosa? Al totale bolletta? Alla componente materia prima? O allo spread? A nostro parere il 2% andrebbe calcolato sulla bolletta, escludendo gli oneri passanti (dispacciamento, distribuzione e accise), quindi sulla materia prima. Ad esempio, nella Provincia di Roma dove lo spread della EE22 è di 2,35 €/MWh, ipotizzando un PUN è di 150 €/MWh, il 2% andrebbe calcolato su 152,35 €/MWh, e sarebbe pari a 3,05 €/MWh. Per andare fuori Consip lo spread dovrebbe essere, pari a -0,7 €/MWh, un valore addirittura negativo!
L’interpretazione dei venditori di energia è diversa. Per rendere più facile il raggiungimento dello sconto, nei contratti a sconto Consip il calcolo è circoscritto allo spread. Ne consegue che se lo spread è di 10 €/MWh, la riduzione di 1 €/MWh determina uno sconto del 10%, anche se il risparmio, di fatto, è minimo.
Questa interpretazione consente agli operatori di promettere facilmente sconti espressi in termini percentuali molto alti, anche a fronte di riduzioni sostanziali decisamente ridotte. Ad esempio, su un totale bolletta di 250 €/MWh, risparmiare 1 €/MWh significa un risparmio dello 0,4%, altro che 10%!
Quando il benchmark prezzo Consip crolla, come è successo con la Convenzione EE22 appena attivata, questo tipo di interpretazione presenta un inconveniente. Se lo spread scende da 10 €/MWh a 3 €/MWh, lo sconto è del 70%, ben superiore al 10% che fa scattare l’obbligo di rinegoziazione.
Una via d’uscita per le PA vittime delle offerte a Sconto Consip
Premesso che tutti i contratti a sconto Consip non determinano alcuna riduzione di spesa effettiva, e sarebbero nulli all’origine per mancanza dei requisiti previsti per legge (risparmio del 3%, trasmissione degli atti all’Anac, presenza della condizioni sospensiva), con la riduzione degli spread sono tutti da adeguare.
Il discorso vale sia per l’energia elettrica che per il gas naturale, visto che anche la GN16 ha avuto una dinamica sostanzialmente analoga alla EE22 (Consip: attiva la convenzione gas GN16, crollano gli spread).
Pertanto, tutte le Tutte le PA vittime dello Sconto Consip hanno l’occasione di chiedere la revisione dei prezzi ai propri fornitori. Nel caso di mancato adeguamento, avranno un motivo in più per mettersi in regola aderendo alla Consip EE22.
A2A, EDISON e GLOBAL POWER al webinar di ControllaBolletta.it
La piaga dei finti contratti a sconto Consip è molto più diffusa di quanto si pensi. I dati ANAC ci dicono che più del 30% delle PA per la fornitura di energia elettrica e gas ricorre ad affidamenti fuori Consip, esponendosi al rischio di danno erariale.
Cosa impedisce a tali amministrazioni di risparmiare, ottemperando ad un obbligo di legge?
Anche di questo parleremo nel corso del webinar del 25 febbraio dal titolo Oltre al prezzo basso, cosa offre Consip EE22? che vedrà la partecipazione dei referenti commerciali di A2A, Edison e Global Power, fornitori vincitori della 22ª edizione della Convenzione Consip per l’acquisto di energia.
Evento riservato ai dipendenti pubblici