Nuovo Codice degli appalti: cosa cambia per i comuni in materia di acquisti di energia?

gazz2-300x192Viene introdotto un articolo che riassume gli obblighi in materia di centralizzazione e aggregazione delle committenze dando rilievo prioritario al rispetto della normativa sulla Spending Review. Cosa fare? Con Consip o una Centrale di Committenza regionale si va sul sicuro.

 

Il legislatore, seppur con un intento di semplificazione, nell’accorpare in un unico articolo la complessa normativa sull’aggregazione e centralizzazione degli acquisti pubblici, di fatto non rende chiari gli adempimenti a cui le amministrazioni pubbliche sono tenute.

Per quanto riguarda gli acquisti di Energia Elettrica e Gas, aderendo ad una Convenzione Consip e/o una Centrale di Committenza Regionale si ha la certezza di rispettare la normativa.
Per chi volesse approfondire il tema, anche rispetto ad altre tipologie di affidamenti, abbiamo pensato ad una tabella riepilogativa che riassume in casi in cui i Comuni devono ricorrere a meccanismi di centralizzazione o aggregazione per l’affidamento di forniture, servizi e lavori, specificandone le relative modalità.

Per l’acquisto di energia nessuna novità

Cambia il Codice dei contratti pubblici, ma per i Comuni non capoluogo di provincia resta fermo l’obbligo di rivolgersi a Consip o ad una centrale di committenza regionale per gli acquisti di energia elettrica e gas.

L’art. 37 del nuovo Codice, nel dettare le nuove regole su aggregazioni e centralizzazioni delle committenze, mantiene fermo il riferimento alle disposizioni in materia di contenimento della spesa, a cui viene dunque conferito un rilievo preliminare. In sostanza i Comuni non capoluogo di provincia, al pari delle altre amministrazioni pubbliche, prima di procedere a qualsivoglia affidamento, devono innanzitutto chiedersi se, per quello specifico contratto, è applicabile una normativa specifica sul contenimento della spesa.

Il Legislatore fa dunque implicitamente riferimento anche all’art.1 comma 7 del DL 95/2012 che, per alcune categorie merceologiche, tra cui l’energia elettrica e il gas, impone alla PA di aderire a Consip o alla centrale di committenza regionale di riferimento. Tale disposizione, per la specificità del proprio contenuto, riferendosi a un elenco di beni definito, si pone in un rapporto di specialità rispetto alla restante normativa sulla spending review (art. 9, co. 3 D.L. 66/2014; art. 26 L. 488/1999 e art. 1, comma 449 L. 296/2006; art. 1 comma 450 L. 296/2006; art. 1 comma 1 D.L.95/2012; art. 1 comma 3 D.L. 95/2012) e, pertanto, trova applicazione preliminarmente.

 

La nostra sintesi sull’art. 37 del D.Lgs. 50/2016

Per consentire ai Comuni di avere ben chiaro il contenuto dell’art.37 del D.Lgs. 50/2016 si propongono le seguenti considerazioni preliminari e il seguente schema relativi a tutti i contratti anche diversi da quelli aventi ad oggetto la fornitura di energia elettrica e gas.

Considerazioni preliminari
Si applicano comunque i commi 1 e 2, primo periodo, dell’art.37. Quindi i Comuni non capoluogo per gli acquisti di Beni e Servizi sopra i 40mila euro (sotto i 40mila possono procedere liberamente, fatta salva la normativa sul contenimento della spesa):
1) verificano se c’è da rispettare una norma sul contenimento della spesa (che li riguardi rispetto allo specifico affidamento)
2) in caso negativo, e solo se c’è indisponibilità degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle Centrali di Committenza, si rifanno a Centrali di committenza/Soggetti Aggregatori/unione comuni, etc…

Quindi il ricorso a meccanismi di centralizzazione o aggregazione delle committenze è subordinato ad altre modalità e non automatico

Tabella art 37 nuovo codice

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1 Fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione anche telematici previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa:
Art.1 co. 7 e 9 dl 95/2012: categorie merceologiche specifiche individuate dal comma 7 o da decreto ministeriale come previsto dal comma 9;
Art. 9, co. 3 dl 66/2014: categorie merceologiche individuate annualmente con dpcm/ approvvigionamento di beni e servizi attraverso i soggetti aggregatori (nel dpcm del 24/12/2015 non figurano ee/gas)
Art. 26 l 488/1999 e art. 1, comma 449 l 296/2006: ricorso alle convenzioni quadro oppure utilizzo parametri prezzo qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti
Art. 1 comma 510 l.208/2015 (Legge stabilità 2016): in caso di obbligo di ricorso alle convenzioni quadro di Consip o di centrali di committenza regionali, per procedere ad acquisti autonomi è necessaria un’autorizzazione dell’organo di vertice amministrativo che specifichi che il bene o il servizio oggetto di convenzione non è idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali;
Art. 1 comma 450 l 296/2006: da 1000 euro alla soglia comunitaria tutta la PA deve fare ricorso al MEPA
Art. 1 comma 1 dl 95/2012: nullità dei contratti stipulati in violazione degli obblighi: a) di ricorso a convenzioni o parametri prezzo/qualità b) di approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip
art. 1 comma 3 dl 95/2012: in caso di convenzione non ancora disponibile e in caso di motivata urgenza le pa obbligate a utilizzare convenzioni possono procedere autonomamente per la stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessari e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di intervenuta disponibilità
 
2 Acquisizione DIRETTA: senza utilizzo di forme di aggregazione della domanda – L’acquisizione diretta è possibile solo dopo che siano stati considerati gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione fatti salvi dal primo inciso; Acquisizione AUTONOMA: senza obbligo di forme di centralizzazione delle funzioni. (L’acquisizione autonoma è possibile solo dopo che siano stati considerati gli obblighi di approvvigionamento attraverso i soggetti aggregatori o altre centrali di committenza)
 
3 Strumenti di acquisto: convenzioni-quadro; accordi quadro senza riapertura del confronto competitivo; ODA sul mkt elettronico
 
4 Strumenti telematici di negoziazione: 1) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza nel caso in cui gli appalti specifici vengono aggiudicati con riapertura del confronto competitivo; 2) il sistema dinamico di acquisizione realizzato da centrali di committenza; 3) il mercato elettronico realizzato da centrali di committenza nel caso di acquisti effettuati attraverso confronto concorrenziale; 4) i sistemi realizzati da centrali di committenza che comunque consentono lo svolgimento delle procedure ai sensi del presente codice.