venerdì, 18 Dicembre, 2020

VOLTURA mission impossible, per la PA una corsa ad ostacoli (Utenti Registrati)

VOLTURA mission impossible, per la PA una corsa ad ostacoli (Utenti Registrati)

Per cambiare intestatario ad una utenza elettrica o di gas è indispensabile la collaborazione del fornitore, ma non tutti i fornitori sono legittimati a contrarre con la PA.

L’operazione di voltura, ovvero di cambio dell’intestatario di una utenza di energia elettrica o gas è un’operazione apparentemente banale, che può diventare una corsa ad ostacoli per la PA. Le regole definite dall’ARERA per la voltura non si sposano con l’obbligo di acquisto di energia tramite Consip. Il risultato è che eseguire con successo una voltura nel rispetto delle regole vigenti richiede la coesistenza di diversi fattori, una sorta di congiunzione astrale per evitare il passaggio al servizio di ultima istanza.

 

Differenza tra voltura e cambio fornitore (switching)

Preliminarmente ci sembra giusto precisare la sostanziale differenza tra voltura e cambio fornitore, usati spesso impropriamente come sinonimi da parte dei consumatori più inesperti. Nel nostro paese le informazioni relative alla titolarità delle utenze sono contenute nella banca dati denominata RCU (Registro Centrale Ufficiale). Il registro è tenuto dal SII (Sistema Informativo Integrato), l’organo istituito presso Acquirente Unico che gestisce i flussi informativi fra i soggetti che partecipano ai mercati dell’energia elettrica e del gas.

Per ciascun POD sono associati due informazioni fondamentali:

  • Il Codice Fiscale e/o Partita IVA del Fornitore.
  • Il Codice Fiscale e/o Partita IVA del Cliente;

Con l’operazione di Switching chiedo al SII di cambiare la Partita IVA del Fornitore sul RCU, con l’operazione di Voltura di cambiare la Partita IVA del Cliente.

Per l’operazione di Switching mi rivolgo direttamente al nuovo fornitore. Per l’operazione di Voltura devo rivolgermi necessariamente al fornitore in essere. Se il fornitore non è interessato, o non può, acquisirmi come cliente, la voltura si complica notevolmente.

 

La voltura per la PA

Se la PA vuole subentrare su un POD già servito con la medesima Convenzione Consip, non ci sono problemi. E’ una operazione semplice che, a partire dalle Convenzioni EE18 e GAS13, è anche espressamente disciplinata da un apposito articolo aggiunto al Capitolato Tecnico.

Cosa succede negli altri casi? Cosa fare per subentrare ad una utenza attualmente intestata ad un soggetto privato, o semplicemente servita da un fornitore diverso dall’aggiudicatario della Convenzione Consip del lotto di competenza?

L’ARERA disciplina la richiesta di voltura con le delibere 398/2014 per l’elettrico e 102/2016 per il gas naturale. Le regole sono le stesse e presuppongono l’accettazione della voltura da parte del fornitore preesistente: se il fornitore accetta la voltura, la PA è tenuta a sottoscrivere un contratto di fornitura. Qual è l’aspetto che l’Arera o il legislatore non ha considerato? Che il fornitore preesistente, se non è aggiudicatario della Convenzione Consip, non può accettare la richiesta di voltura! Infatti, il contratto da stipulare dovrebbe rispettare le regole dell’art. 1 comma 7 L.135/2012 che obbliga le PA ad acquistare l’energia tramite Consip (o Centrali di Committenza), pena contratto nullo e responsabilità per danno erariale. La regola è chiara e non prevede deroghe, neanche in caso di voltura.

Come fa il fornitore non Consip a stipulare un contratto con la PA? La legge lo vieta espressamente. Lo potrebbe fare solo nel rispetto del Codice degli Appalti, garantendo un risparmio del 3% rispetto alle migliori condizioni Consip. Quest’ultima ipotesi è pura utopia (sul tema Energia Elettrica e gas: lo sconto su Consip non esiste!).

Ci sono fornitori che chiudono un occhio, volturando comunque utenze alla PA? Certo.

Tali fornitori agiscono nell’interesse della PA? Probabilmente si; ma sono fornitori che si stanno assumendo dei rischi.

Riassumendo, per la voltura occorre l’accettazione del fornitore ma, alla luce della art. 1 comma 7 L.135/2012, il fornitore non Consip è costretto a rifiutare.

 

La voltura in caso di diniego

Flowchart procedura voltura rifiutata fornitore preesistente, nuova stipula contratto o salvaguardia

Come si esce dall’empasse?Le delibere dell’ARERA 398/2014 e 102/2016 indicano la via. Purtroppo si tratta di una strada che il più delle volte determina il passaggio dal servizio di ultima istanza.

Andiamo per ordine. Se il fornitore rifiuta la voltura, ai sensi dell’art. 6.2 delle suddette delibere, il fornitore “ha la facoltà di recedere dal contratto di fornitura in essere”, notificando la cessazione amministrativa al SII. Effettuando tale comunicazione, il fornitore libera il POD, che può essere acquisito dal nuovo fornitore che ha stipulato il contratto con la PA che intende subentrare. Con la cessazione amministrativa, il POD non ha ancora cambiato titolarità. Per qualche giorno si trova in una sorta di “limbo”, in attesa che intervenga la richiesta di switching da parte del nuovo fornitore per conto della PA intenzionata ad assumere la titolarità del POD.

Cosa succede se non interviene una richiesta di swiching durante la breve permanenza nel “limbo”? L’utenza passa al servizio di ultima istanza, Salvaguardia per l’elettrico o FUI per il Gas naturale, salvo non sussistano i requisiti per l’attivazione del servizio di maggior tutela.

Una volta che l’utenza sia passata in Salvaguardia o Tutela, il cliente potrà effettuare una seconda richiesta di voltura, che andrà certamente a buon fine, atteso l’obbligo a contrarre dell’esercente il servizio di ultima istanza.

Come evitare la fornitura di ultima istanza che, indipendentemente dai relativi maggiori costi, in una PA determina una situazione di “imbarazzo amministrativo”?

Facendo pervenire al SII, tempestivamente (entro due giorni), una richiesta di switching da parte di un nuovo fornitore. Considerati gli obblighi della art. 1 comma 7 L.135/2012, dovrei trasmettere un’ODA di adesione alla Convenzione Consip al fornitore aggiudicatario della Convenzione. L’aspetto più critico è sincronizzare il momento in cui nuovo fornitore effettua richiesta di switching con la ristretta finestra temporale esistente tra la cessazione amministrativa del vecchio contratto e l’attivazione del servizio di ultima istanza. Un’operazione complicata la cui buona riuscita dipende dalla velocità di azione della PA e dalla disponibilità da parte della PA destinataria dell’ODA di accorciare i tempi di switching previsti dalla Convenzione Consip.

L’esito più probabile è la permanenza per almeno un mese nel regime di ultima istanza.

 

Per la PA il passaggio in FUI o Salvaguardia è probabile

Con le attuali regole, la voltura perfetta non esiste. Aderire in maniera pulita, tramite Convenzione Consip, senza passare dal servizio di ultima istanza, non è facile. Sarebbe certamente più pratico e semplice un contratto temporaneo con il fornitore preesistente o, in caso di rifiuto della voltura, con un contratto di mercato libero, in attesa di aderire a Consip alla prima data utile. Quest’ultima via richiede però la disponibilità di un fornitore, e le conseguenze note di un contratto in violazione dell’art. 1 comma 7 L.135/2012.

 

La soluzione ideale in capo ad ARERA

Viste le oggettive difficoltà operative, sarebbe auspicabile un intervento dell’Autorità. Come dovrebbe intervenire? La soluzione è molto semplice: una delibera di ARERA dovrebbe permettere al distributore la possibilità di eseguire uno switch con contestuale voltura, se la richiesta arriva da parte di un fornitore aggiudicatario di una gara pubblica, per conto di una PA. Si tratta di una soluzione facile da applicare, con un costo vicino allo zero.

Una soluzione intelligente che eviterebbe tante perdite di tempo ai funzionari pubblici che, per una banale voltura, devono intraprendere una “Mission Impossible”.

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