Prescrizione bollette a 2 anni: la PA non merita tutela

arera logoFacciamo chiarezza sui termini di prescrizione delle bollette energetiche: per le PA la prescrizione resta a 5 anni.

La finanziaria 2018 ha ridotto i tempi di prescrizione sulle forniture energetiche da 5 a 2 anni. Pochi sanno che la norma non si applica alle Pubbliche Amministrazioni, e la delibera 569/2018/R/COM dello scorso novembre lo ha ufficializzato.

Nel seguente articolo analizziamo quanto previsto dalla legge e dalle delibere attuative dal punto di vista della PA, una categoria spesso esclusa dall’attività regolatoria dell’ARERA in materia di tutela dei diritti del consumatore.

Una conquista mancata

Quello della prescrizione a due anni è stato uno dei temi più trattati dai commentatori della legge di bilancio 2018. La prescrizione breve era tra i titoli di apertura dei TG di dicembre 2017. Grande entusiasmo anche tra i nostri clienti, specie tra i responsabili degli uffici ragioneria. Per la PA la norma sembrava una grande conquista. Infatti, la PA può effettuare i pagamenti se c’è il relativo impegno di spesa. Ricevere una bolletta dopo 4-5 anni spesso costringe il responsabile finanziario ad una variazione di bilancio.

Anche l’ufficio tecnico è chiamato in causa. Spetta, infatti, al responsabile del servizio rilasciare il parere di regolarità tecnica che attesta la corretta esecuzione della prestazione contrattuale. Quando le utenze sono centinaia, il fenomeno è piuttosto frequente, con conseguenti perdite di tempo facilmente immaginabili, il più delle volte a fronte di importi tutto sommato modesti.

Se è comprensibile l’entusiasmo di 12 mesi fa, molti lettori di questo articolo rimarranno delusi.

Infatti, come vedremo di seguito, la norma non si applica alla PA: per le forniture destinata alla PA e alla pubblica illuminazione vale la prescrizione ordinaria.

Cosa prevedeva la Legge di Bilancio

Come noto, la legge di bilancio del 2018 art.1 comma 4 ha ridotto i termini di prescrizione da cinque a due anni per le bollette elettriche. Tale riduzione non ha riguardato tutti i consumatori, ma solo quelli “meritevoli di tutela”.

“Nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, o i professionisti, come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera c), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e il venditore,

sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, sia in quelli con l’operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera.
Nei contratti di fornitura del servizio idrico, relativi alle categorie di cui al primo periodo, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni.
L’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le misure in materia di tempistiche di fatturazione tra gli operatori della filiera, necessarie all’attuazione di quanto previsto al primo e al secondo periodo.

Per il legislatore sono meritevoli di tutela gli utenti domestici e le microimprese. Le Pubbliche Amministrazioni non sono contemplate dalla norma. 

L’illusione della delibera 97/2018/R/COM del 22 febbraio 2018

La delibera attuativa dell’autorità 97/2018/R/COM, pubblicata poco prima dell’entrata in vigore del 1° marzo, ci aveva fatto ben sperare. Nel definire il perimetro di applicazione del diritto alla prescrizione breve, stabiliva al punto 4 lettera a) che “le previsioni si applichino ai clienti finali domestici e non domestici connessi in bassa tensione”.
L’Autorità parlava genericamente di utenze in bassa tensione, ma si riservava di approfondire chi fossero i beneficiari solo dopo aver approfondito con un apposito procedimento tutti gli aspetti attuativi della norma.

La delusione della delibera 569/2018/R/COM del 13 novembre 2018

Il percorso di approfondimento ha portato al documento di consultazione di luglio (408/2018/R/COM), e lo scorso 13 novembre è arrivata la Delibera 569/2018/R/COM, dal Titolo “Disposizioni per il rafforzamento delle tutele a vantaggio dei clienti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni”.
Contrariamente al nome riportato dalla delibera, per le della PA non c’è stato nessun rafforzamento delle tutele. L’articolo 2.3 lettera b) chiarisce inequivocabilmente che

”2.3 Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente provvedimento:
a) i clienti multisito qualora almeno un punto non sia servito in bassa tensione o non abbia consumi annui inferiori a 200.000 Smc;
b) le amministrazioni pubbliche.”

E se le utenze sono intestate ad un privato? E’ necessario verificare l’assenza di utenze in media tensione.

Se invece il privato gestisce impianti di pubblica illuminazione? Si pensi ad una Esco che eroga il servizio luce. L’esclusione della prescrizione agevolata si applica anche alle utenze di Pubblica Illuminazione. L’articolo 2 “Oggetto e ambito di applicazione”, della delibera dello scorso novembre, non ricomprende nell’ambito di applicazione le utenze di cui all’art 2, comma 2.3, lettera b). del TIV. In pratica, sono escluse le utenze per l’illuminazione pubblica. Non è scritto chiaramente, ma purtroppo è così.

Come difendersi?

Ci piace essere costruttivi, chiudendo il nostro pezzo con la solita raccomandazione. Se si vogliono evitare brutte sorprese o gestire adeguatamente gli imprevisti di bollette apparentemente pazze, ci vogliono gli strumenti adeguati.

Nelle PA, e nelle amministrazioni comunali in particolare, le forniture energetiche rappresentano la terza voce di spesa per importo e la prima per numerosità di documenti. Inoltre, la fatturazione è decisamente complessa e la verifica della regolarità tecnica richiede conoscenze il più delle volte non presenti negli Enti. Rinunciare al controllo è certamente la soluzione più semplice. Non si può però pretendere che il fornitore di energia o il distributore siano infallibili.

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