Si chiude con l’epilogo più prevedibile la vicenda Gala/Consip sulla revisione dei prezzi dell’energia elettrica della Convenzione EE12 legata ai prezzi del petrolio. Conguagli in arrivo per tutte le amministrazioni in fornitura con Consip EE12.
La lunga attesa è finita! Con la delibera 308/2016 l’AEEG ha scritto la parola fine alla vicenda che ha suscitato un acceso dibattito tra gli operatori e il disorientamento tra le PA in fornitura con la Convenzione EE12 che, fino alla scorsa settimana, non sapevano quale sarebbe stato il costo dell’energia elettrica sui consumi del 2016.
Un esito prevedibile
L’istruttoria dell’Autorità si è conclusa con la soluzione più prevedibile, in linea con quanto anticipato e auspicato nel nostro articolo di febbraio Vicenda Gala Consip 12: “preparare le valigie”.
Ai sensi dell’art. 1, comma 511 della legge di stablità 2016 (n.208/2015), come ben specificato nella delibera dell’autorità di avvio istrutturia (41/2016/E/eel), l’autorità era chiamata a svolgere 4 attività:
a) accertare se vi sia stata una riduzione, dovuta al drastico calo delle quotazioni del Brent, del prezzo complessivo delle forniture retail prestate oltre la soglia del 10%;
b) accertare se tale riduzione del prezzo abbia alterato l’equilibrio contrattuale originario;
c) fornire indicazioni utili per il ripristino dell’equilibrio contrattuale;
d) fornire indicazioni utili all’attuazione dell’eventuale risoluzione contrattuale.
a) accertare se vi sia stata una riduzione, dovuta al drastico calo delle quotazioni del Brent, del prezzo complessivo delle forniture retail prestate oltre la soglia del 10%
L’Autorità con la Delibera 308/2016 della scorsa settimana ha accertato il verificarsi dello squilibrio contrattuale del 10%. A tal proposito è interessante notare che nella determinazione dello squilibrio l’autorità ha conteggiato gli oneri passanti come parte della tariffa. La variazione del 10% è stata misurata partendo dal totale imponibile, anche se oltre il 75% del costo dell’energia è rappresentanto da oneri passanti che non si traducono in ricavi per il venditore. Su oneri di rete, dispacciamento e impolte le variazioni degli indici energetici non hanno nessun impatto. Per eventuali future istanze di revisione ai sensi del comma 511 sarà necessaria una variazione dell’indice di riferimento ben superiore al 10% previsto dalla norma. Tenuto conto che la componente energia pesa solo un quarto del totale bolletta, sarà necessaria una variazione dell’indice di riferimento di almeno il 40% per determinare una variazione del 10% del costo complessivo dell’energia.
b) accertare se tale riduzione del prezzo abbia alterato l’equilibrio contrattuale originario
Questo è senza dubbio il punto più delicato soprattutto perché sul tema si era già espressa negativamente la giurisprudenza proprio a seguito dei ricorsi di Gala nel corso del 2015. L’Autorità ha sottolineato che, nel valutare lo squilibrio, si deve guardare l’impatto delle variazione degli indici di riferimento sul margine atteso, ottenuto come differenza tra costi medi di approvvigionamento sui mercati all’ingrosso e ricavo medio di vendita. Il nocciolo della questione, che aveva suscitato accese polemiche tra gli operatori, era rappresentato dalla mancata copertura di Gala dai rischi di mercato con strumenti di copertura (ovvero posizioni corte su derivati legati all’andamento del Brent). L’utilizzo dei derivati di copertura va considerato tra i costi di approvvigionamento? La delibera AEEG spiega che:
“in tale calcolo, i costi attesi dovrebbero essere calcolati facendo riferimento al prezzo dell’energia nei mercati all’ingrosso ed ignorando pertanto le leve di controllo – seppure parziale – dei costi di approvvigionamento che Gala avrebbe potuto azionare attraverso la conclusione di contratti di copertura; infatti, prendere in considerazione queste ultime variabili (contratti di copertura), pur essendo conforme al principio generale della par condicio tra le imprese partecipanti affermatosi nella giurisprudenza in tema di gare pubbliche, e richiamato dalle stesse pronunce giudiziali (sia pure non definitive) rese nell’ambito dei contenziosi intercorsi tra Consip e Gala, frustrerebbe però il carattere innovativo e la natura di lex specialis della norma introdotta con la legge 208/15, favorendo una conclusione che si sarebbe potuta argomentare anche in sua assenza;”In estrema sintesi: non si tiene conto degli strumenti di copertura perché altrimenti il comma 511 sarebbe stato inutile.
L’accordo Gala / Consip
Ha prevalso la volontà da parte di Gala e Consip di chiudere presto la questione ponendo così fine alle incertezze. Essendo disponibile sul mercato un Benchmark indiscutibile, rappresentato dai prezzi Consip EE13 attualmente vigenti, non è stato necessario avvalersi della facoltà di richiedere all’Autorità le modalità per ristabilire l’equilibrio contrattuale oggetto dei citati punti c) e d).
I termini operativi dell’accordo sono ben spiegati nel comunicato Stampa diramato da Gala il 9 giugno 2016, contestualmente alla pubblicazione della delibera: “A seguito della comunicazione e della chiusura del procedimento da parte dell’AEEGSI, GALA e Consip procederanno al perfezionamento di un addendum alla Convenzione Consip EE12, recependo i contenuti dell’accordo raggiunto e consentendo a GALA di conguagliare i corrispettivi di fornitura secondo il nuovo criterio revisionale.“
A ben vedere la soluzione dell’applicazione della tariffa Consip EE13 era l’unica possibile. Se fossero stati applicati prezzi superiori si sarebbe potuto determinare una “migrazione” delle tante amministrazioni ancora in fornitura con Consip EE12, verso la Consip EE13, cosa tra l’altro non possibile per i lotti il cui quantitativo EE13 è già andato esaurito (sul tema Consip EE13: primi lotti verso l’esaurimento). Le PA si sarebbero trovate nella difficile posizione di dover scegliere tra sopportare un maggiore costo in bolletta o gestire le problematiche amministrative connesse all’espletamento di un nuovo ordine.
A quanto ammonta l’aumento tariffario?
La risposta è contenuta nel nostro prossimo articolo