Tempi più lunghi del previsto per conoscere le sorti dei contratti di fornitura Consip EE12 indicizzati al petrolio. Cosa accadrà ai contratti in essere nel 2016? Cosa fare nelle more del “verdetto”?
Stare alla finestra con le valigie pronte. In estrema sintesi, è questo il nostro consiglio per le amministrazioni con un contratto di fornitura di energia elettrica Consip 12, sul quale pende la possibilità di cessazione anticipata per effetto del comma 511 della Legge di Stabilità 2016.
Delibera 41/2016: prima l’accertamento del “se”, poi le indicazioni del “come”
Lo scorso 4 febbraio l’Autorità ha pubblicato la delibera 41/2016, con la quale fornisce un primo riscontro a Gala e Consip in merito alla richiesta di riequilibrio contrattuale avanzata da Gala ai sensi dell’ormai famoso comma 511 (sul tema Consip EE12: sarà l’Autorità a stabilire i prezzi per il 2016).
Per il momento l’AEEGSI non risponde alle richieste delle parti, ma informa semplicemente di aver avviato l’istruttoria. Dall’esame della delibera emerge un dato. I tempi saranno superiori ai 30 giorni ottimisticamente previsti dall’ultima parte del comma 511, che recita: “Le parti possono chiedere all’autorità che provvede all’accertamento di cui al presente comma di fornire, entro trenta giorni dalla richiesta, le indicazioni utili per il ripristino dell’equilibrio contrattuale ovvero, in caso di mancato accordo, per la definizione di modalità attuative della risoluzione contrattuale finalizzate a evitare disservizi.“
Come ben specificato nella delibera, l’autorità è chiamata a svolgere 4 attività:
a) accertare se vi sia stata una riduzione, dovuta al drastico calo delle quotazioni del Brent, del prezzo complessivo delle forniture retail prestate oltre la soglia del 10%;
b) accertare se tale riduzione del prezzo abbia alterato l’equilibrio contrattuale originario;
c) fornire indicazioni utili per il ripristino dell’equilibrio contrattuale;
d) fornire indicazioni utili all’attuazione dell’eventuale risoluzione contrattuale.
Le prime due attività, di accertamento, sono propedeutiche per poter offrire indicazioni sul da farsi.
Con la delibera 41/2016, datata 4 febbraio, si è semplicemente dato avvio alla fase di accertamento, che coinvolgerà numerosi uffici dell’Autorità (Direzione Mercati, Direzione Consumatori, Conciliazione e Arbitrati, Dipartimento per il Coordinamento, Affari Giuridici e Istituzionali) e potrà durare fino a 60 giorni, ovvero fino ad inizio aprile.
Ad inizio aprile potrebbe completarsi la fase di accertamento e non è detto che in quell’occasione saranno fornite anche le indicazioni di cui ai punti seguenti. D’altro canto, non è escluso che l’Autorità risponda in tempi inferiori rispetto ai 60 giorni di durata indicati dalla delibera.
Un esito prevedibile
Se sui tempi c’è una certa incertezza, sull’esito dell’accertamento riteniamo che difficilmente l’Autorità potrà rispondere negativamente ai punti a) e b), tenuto conto che le quotazioni del Brent sono calate di oltre il 70% rispetto al valore dell’estate del 2014, quando furono formulate le offerte economiche per la gara Consip 12.
Cosa più difficile è prevedere cosa accadrà dopo. Non è detto che le parti trovino un accordo. Da un’attenta lettura della delibera rileviamo che:
- da un lato Gala, con la sua istanza datata 31 dicembre 2015, ovvero il giorno dopo la pubblicazione della Legge di Stabilità sulla Gazzetta Ufficiale, ha chiesto indicazioni utili per il ripristino dell’equilibrio contrattuale (lettera c);
- dall’altro Consip, con lettera del 18 gennaio 2016, ha “replicato alle considerazioni di controparte e ha richiesto, a sua volta, all’Autorità, di: fornire indicazioni utili all’attuazione dell’eventuale risoluzione contrattuale” (lettera d);
In caso di revisione del prezzo, un paletto invalicabile sarebbe rappresentato dai prezzi Consip attualmente vigenti con la nuova EE13.
Cosa ancora più delicata sono le indicazioni per attuare l’eventuale risoluzione contrattuale. Su questo punto ci auguriamo l’Autorità saprà trovare una soluzione in grado di scongiurare il rischio di Salvaguardia per le amministrazioni che dovessero ritrovarsi senza contratto.
Cosa fare nelle more del “verdetto”
Nel caso l’Autorità accerti l’alterazione dell’equilibrio contrattuale, la riconduzione a equità avrebbe “decorrenza dalla data dell’istanza“. Ipotizzando un esito definitivo ad inizio aprile, i mesi di gennaio e febbraio ’16 dovrebbero essere fatturati con l’attuale quadro contrattuale.
Le amministrazioni servite con Consip 12 continueranno a beneficiare delle “tariffe di saldo”, ma possono cominciare ad accantonare le somme necessarie per saldare le fatture di conguaglio che Gala emetterà, prevedibilmente, alla prima data utile.
Nel frattempo, le amministrazioni interessate farebbero bene ad avere le “valigie all’uscio”, ovvero una bozza di determina e ordinativo Consip 13 da utilizzare prontamente all’occorrenza.