Cosa succede quando un cliente finale non paga? Quali rischi per i venditori e quali tutele per i clienti finali? Nel mercato dell’energia la risposta a tale domanda è piuttosto complessa e di recente l’Autorità è intervenuta sul tema con una importante delibera attesa da tempo.
Negli ultimi anni, il tema della cd morosità retail sul mercato energetico, ovvero dei clienti finali che non pagano le bollette, complice la crisi economica, ha assunto dimensioni rilevanti. Dopo un’ampia consultazione di mercato (Documento di consultazione del 2 ottobre 2014: DCO_477/2014) l’Autorità è intervenuta con la delibera del 29 maggio 2015 258/2015 che interessa numerosi aspetti della regolazione (con modifiche ai principali Testi Integrati di regolazione del mercato elettrico e del gas TIVG, TIV, TIMG, TIQE) e introduce il Testo Integrato Morosità Elettrica (TIMOE).
L’intervento dell’autorità è molto ampio, anche se sugli organi di stampa e sulla rete si parla solo di Bollette rateizzabili e di rafforzamento delle garanzie per i consumatori, riprendendo il comunicato stampa dell’autorità. Ad un’attenta analisi l’intervento sembra aver complessivamente contemperato in maniera equilibrata gli interessi contrapposti di consumatori e venditori, ma sui singoli temi ci sono state, giustamente, precise prese di posizione.
Le posizioni dei diversi attori coinvolti
In estrema sintesi, da un lato i consumatori lamentano l’applicazione troppo disinvolta della sospensione della fornitura o della risoluzione contrattuale per inadempimento senza indagare preliminarmente sulle cause che hanno generato la morosità. Tali cause potrebbero essere riconducibili anche a circostanze non imputabili ai clienti finali, ad esempio dovute a problematiche connesse a ritardi o anomalie di fatturazione piuttosto che alla correttezza dei dati di misura.
D’altro canto, le imprese elettriche e del gas, di seguito venditori, lamentano la necessità di introdurre strumenti per la tutela del credito e di intervenire sull’attuale regolazione, che sarebbe troppo tutelante nei confronti dei clienti finali a discapito delle imprese di vendita dell’energia, al punto da favorire comportamenti opportunistici da parte dei consumatori che effettuano il cd. “turismo energetico” (ovvero non pagano le bollette e, prima che venga staccato il contatore, cambiano fornitore). In questi casi il vecchio fornitore perde il cliente e non può più esercitare la minaccia di sospensione della fornitura. Inoltre, nella stragrande maggioranza dei casi, il ricorso all’autorità di giudiziaria ha costi superiori all’ammontare del credito. Per arginare il fenomeno l’autorità ha introdotto un “sistema indennitario” che prevede un corrispettivo CMOR, ovvero Cliente-MORoso, che viene addebitato sulla bolletta del nuovo fornitore. Tale meccanismo, molto controverso e non applicabile per le utenze in media tensione, è stato in soli due anni già oggetto di una pronuncia del T.A.R. Milano (n. 683/2013) che aveva giudicato illegittimo il meccanismo, e del Consiglio di Stato che ha annullato la sentenza accogliendo il ricorso dell’Autorità e riabilitato lo strumento.
I temi affrontati dal provvedimento
Il provvedimento ha riguardato numerosi aspetti contrattuali relativi sia al contratto di fornitura in essere che al momento del cambio di veditore (cd switching). L’autorità, chiamata a contemperare gli interessi delle diverse parti coinvolte, con la delibera 258/2015 in alcuni casi ha accolto le richieste degli operatori in altri quella dei consumatori. Di seguito, una rassegna delle decisioni adottate dall’autorità sui diversi temi affrontati.
Blocco dello switching
Posizione venditori: blocco dello switching per il cliente finale non in regola con i pagamenti, ossia la facoltà del venditore creditore di inibire lo switching presso il punto di prelievo nella titolarità del proprio cliente inadempiente.
Posizione consumatori: contrari al blocco e mantenimento dell’attuale regolazione. Qualora fosse istituito sarebbe comunque necessario stabilire, per ogni caso di morosità, le effettive ragioni del mancato pagamento, consentendo quindi la sospensione della fornitura solo nei casi diversi da inefficienze del venditore o da situazione di difficoltà economica.
L’autorità respinge le pretese dei venditori: “il c.d. blocco dello switching, richiesto da operatori e loro associazioni, è privo di fondamento giuridico, ponendosi in contrasto, in primo luogo, con l’obbligo (di origine comunitaria) di garantire l’accesso di terzi che grava sul gestore di rete, che non può rifiutare l’accesso alla rete per motivi afferenti alle vicende funzionali dei contratti di somministrazione tra venditori e clienti; inoltre, poiché lo switching presuppone che il cliente abbia sciolto il proprio vincolo contrattuale col precedente venditore, quest’ultimo non avrebbe più titolo a continuare a essere utente della rete sul relativo punto, non avendo più alcun contratto in essere da fare eseguire”.
Modalità di costituzione in mora
Posizione venditori: Può essere possibile su singole fatture.
Posizione consumatori: Deve essere effettuata con riferimento a tutte le fatture.
L’Autorità accoglie le ragioni dei consumatori: “La procedura di costituzione in mora deve essere effettuata con riferimento a tutte le fatture non pagate dal cliente finale, per una rafforzata tutela dei consumatori.”
Rateizzazione delle bollette
Posizione venditori: non intervenire sull’attuale quadro regolatorio.
Posizione consumatori: rateizzazione automatica dei pagamenti superati determinati importi, introduzione dell’obbligo di rateizzazione anche sul mercato libero.
L’autorità introduce solo un piccolo cambiamento a favore dei consumatori: Allungamento delle tempistiche per la richiesta di rateizzazione, prevedendo che tale richiesta possa avvenire entro i 10 giorni successivi dal termine fissato per il pagamento della bolletta (ciò significa che la richiesta potrà avvenire entro 30 giorni dall’emissione bolletta, in luogo degli attuali 20 giorni).
Modalità di sospensione della fornitura
Posizione venditori: mantenimento dell’attuale sistema. L’eventuale reclamo scritto del cliente, che contesta la correttezza della fattura, non impedisce al venditore di chiedere la sospensione della fornitura per morosità.
Posizione consumatori: l’obbligo di interrompere le procedure di sospensione della fornitura in caso di presentazione di reclami allo Sportello per il consumatore di energia o in caso di avvio di una procedura conciliativa presso il Servizio di Conciliazione clienti energia;
L’Autorità accoglie le ragioni dei venditori: inibire la procedura di sospensione della fornitura a fronte della mera presentazione di un reclamo di seconda istanza, ovvero per l’avvio di una procedura conciliativa, potrebbe incentivare la presentazione di reclami strumentali.
Responsabilizzazione dei distributori
Posizione comune venditori e consumatori: aumentare gli indennizzi e le penali in caso di inadempimenti dei distributori (errori o ritardi nelle letture, errori nelle disattivazioni ecc…).
L’Autorità prende atto del problema ma ne rinvia la risoluzione a successivi provvedimenti. Non era certo questa la sede per intervenire su tali temi, ed è apprezzabile l’anticipazione delle posizioni dell’autorità sui singoli aspetti dei provvedimenti che seguiranno.
Switching con riserva
Posizione venditori: incrementare le informazioni fornite al venditore affinché il venditore entrante possa conoscere in anticipo le caratteristiche dei clienti che richiedono il nuovo contratto.
Posizione consumatori: contrari.
L’autorità accoglie le richieste dei venditori: in caso di switching con riserva saranno integrate le informazioni messe a disposizione del venditore entrante. Per l’energia elettrica la novità entrerà in vigore con l’inizio dell’operatività del processo di switching nell’ambito del SII e per il settore del gas a decorrere dal 1° gennaio 2016.
Cessione del credito (mandato all’incasso)
Tra i temi posti in consultazione era presente l’ipotesi di estendere al mercato libero la cessione del credito, così come attualmente previsto per il servizio di salvaguardia: il venditore entrante si accolla parte del debito pregresso.
Posizione comune venditori e consumatori: il meccanismo sarebbe eccessivamente complicato ed inefficace.
L’autorità non interviene sul mercato libero e di tutela ma, per i servizi di ultima istanza, prevede una omogeneizzazione della disciplina tra servizio di salvaguardia (Energia Elettrica) e servizio di default (Gas).
Sistema Indennitario
Posizione venditori: estendere l’applicazione anche al settore del gas e agli utenti in media tensione.
Posizione consumatori: ferma contrarietà sull’istituto.
L’autorità estenderà il sistema indennitario al settore del gas naturale con futuro provvedimento. La media tensione resta esclusa. Nella delibera sono contenuti integrazioni alla disciplina miranti a semplificare il processo.
Deposito Cauzionale
Posizione venditori: incrementare (in linea generale) il livello del deposito cauzionale in quanto non coprirebbe l’intero scoperto del venditore.
Posizione consumatori: ferma contrarietà.
L’autorità raddoppia il deposito cauzionale per i clienti costituiti in mora