L’Antitrust dalla parte dei venditori non integrati. Non è giusto che sia il venditore a pagare il conto quando il consumatore è moroso.
Gli oneri di sistema, che il più delle volte rappresentano la prima voce di spesa della bolletta elettrica, su chi gravano? Il tema è molto caldo e la risposta a tale domanda ha contribuito a segnare le sorti di Gala. Di seguito, proponiamo il nostro approfondimento su di un tema delicato che, come denunciato dall’Autorità, crea distorsioni al corretto funzionamento del mercato e necessita di un urgente intervento legislativo.
Cosa sono gli oneri di sistema
Nel mercato elettrico, l’attività di vendita presuppone il corretto funzionamento della filiera Consumatore>Venditore>Distributore. I rapporti tra consumatori e venditori sono regolati dal contratto di vendita, quelli tra venditore e distributore dal Codice di Rete, che rappresenta lo strumento contrattuale che regola i rapporti tra le imprese che distribuiscono materialmente l’energia (e-distribuzione, Areti, Italgas ecc…) e dei soggetti che si avvalgono degli impianti di distribuzione per consegnare l’energia ai clienti finali. Il mercato è regolato dall’Autorità (AEEGSI), che approva il Codice di Rete e definisce le regole da seguire nei rapporti tra venditori e consumatori. L’attività svolta dal Distributore è remunerata da una tariffa di distribuzione, che grava sul consumatore, ma che è incassata per il tramite del venditore.
Il problema si complica quando si utilizza il venditore per incassare le tasse che gravano sui consumi di energia (accise), ma soprattutto quando si utilizza la bolletta per coprire costi relativi ad attività di interesse generale per il sistema elettrico, ovvero gli oneri di sistema. Tali costi, che poco hanno a che fare con l’attività svolta dal distributore, sono incassati dai distributori con lo stesso meccanismo dei costi di distribuzione. Gli oneri di sistema sono in gran parte riferiti alla componente A3, ovvero alla componente destinata a coprire la spesa per gli incentivi destinati alle rinnovabili. Tale componente ha assunto un peso crescente negli anni, anche se di recente si osserva una leggera inversione di tendenza (sul tema Gli oneri di sistema tornano ai livelli del 2013)
I venditori garanti dell’intera filiera
Tutto il meccanismo si regge sul pagamento della bolletta da parte del consumatore. Se il consumatore non paga, o semplicemente è in ritardo, cosa succede? Sembra incredibile, ma su un tema così importante non esiste una legge che risponda a questa domanda! La materia è disciplinata dall’Autorità, che si è limitata a stabilire che i distributori hanno titolo a richiedere garanzie. I distributori che, lavorando in regime di monopolio, non corrono il rischio di perdere i clienti, hanno inserito nei contratti di trasporto l’obbligo in capo ai venditori di garantire tutto ciò che devono incassare, oneri di sistema compreso.
Perché i venditori devono essere i garanti dell’intera filiera? Perché l’unica parte liberalizzata della filiera si deve sobbarcare il peso finanziario di una componente che poco ha a che fare con il business svolto? Il vuoto legislativo è evidente, e l’Antitrust si è vista costretta a dare una sveglia al legislatore affinché intervenga definendo con chiarezza il ruolo dei vari attori della filiera, e ponendo fine ad una querelle tra venditori e distributori che va avanti da anni. Nella nota rivolta a Camera e Senato, l’Antitrust afferma che l’attuale meccanismo di garanzie “altera la struttura” del mercato elettrico e crea “forti incentivi a comportamenti anticoncorrenziali“. Il vuoto è ancora più grave se si considera che il Consiglio di Stato ha stabilito che l’AEEGSI non aveva il potere di stabilire garanzie anche per gli oneri di sistema, perché tali componenti della bolletta hanno natura fiscale e poco hanno a che vedere con le finalità del settore elettrico (ordinanza n. 2275/2017 del Consiglio di Stato del 29 maggio 2017).
La difficile vita del venditore di energia
Negli ultimi anni, la morosità tra i consumatori di energia è indubbiamente aumentata, specie nel settore pubblico. Inoltre, è aumentato il peso in bolletta degli oneri di rete. Ad esempio, il grafico seguente, già proposto nel nostro articolo Quanto impegnare sul Capitolo energia elettrica per il 2017?, evidenzia come una PA Lombarda aderente a Consip, nel 2016, a fronte di un costo complessivo per l’energia elettrica di 187 €/MWh, avrebbe pagato per gli oneri di sistema 76,74 €/MWh. Oltre il 40% del costo sostenuto per un costo non direttamente riconducibile all’energia consumata.
Finché il consumatore paga, il sistema regge. Se non paga, risponde il venditore. Facciamo un esempio dal punto di vista del venditore. Quest’ultimo, in linea teorica fa il mestiere di venditore per guadagnare dalla differenza tra il ricavato dalla vendita della materia prima con quanto pagato per l’acquisto. Supponendo che il costo di acquisto coincida con il valore medio all’ingrosso dell’energia elettrica, espresso dall’indice PUN, il venditore guadagna il cd spread. Nel caso di venditore aggiudicatario della Convenzione Consip, guadagna lo spread medio offerto. Tornando all’esempio del prezzo medio in Lombardia nel 2016, dove Iren si è aggiudicato Consip con uno spread medio di 0,31 (Sul tema Analisi dei prezzi Consip Energia Elettrica 13), il fornitore avrebbe comprato Energia a 45,22 e venduto a 45,53. Per guadagnare 0,31 deve però sostenere il peso finanziario di 184! E il paradosso è che, se il cliente non paga, deve anche garantire il distributore, che se ne sta “tranquillo tranquillo” a lavorare in regime di monopolio.
Probabilmente la condizione del venditore non è così estrema con rappresentato nell’esempio. Tuttavia, fa riflettere su un aspetto. Una situazione del genere non è sana, e potrebbe indurre i venditori a rimediare ponendo in atto comportamenti opportunistici ai danni del consumatore, che non ha tutte le informazioni per capire cosa sta pagando con la bolletta.
Le distorsioni denunciate dall’Antitrust
L’aspetto finanziario sta dunque assumendo un ruolo crescente, e proprio sugli ostacoli finanziari l’Autorità pone l’attenzione. L’Autorità afferma che gli ostacoli finanziari “sono suscettibili di alterare la struttura di tale mercato, e dunque di incidere sul livello di concorrenza in esso presente, a danno dei consumatori finali. Tale conseguenza risulta particolarmente aggravata qualora – come nel caso in oggetto – una ridotta marginalità e quindi una scarsa capacità competitiva dei venditori non sia direttamente riconducibile a carenze di efficienza, bensì dipenda dagli effetti di clausole contrattuali che, addossando sui venditori la responsabilità integrale del pagamento degli oneri di sistema, determinano una ripartizione del tutto squilibrata del rischio derivante dalla insolvenza dei clienti finali relativamente a elementi, quali gli oneri di sistema, che prescindono dalla gestione industriale del servizio”.
Se tutti gli operatori avessero lo stesso “ostacolo finanziario”, si porrebbe un problema di squilibrio tra i soggetti che compongono la filiera. Il problema grave evidenziato dall’Autorità è che “nel mercato italiano della vendita di energia elettrica al dettaglio operino in concorrenza fra loro soggetti presenti solo in questo segmento della filiera e soggetti verticalmente integrati, a monte, nella distribuzione; questi ultimi -oltre a godere di vantaggi nella gestione finanziaria del rischio di insolvenza dei clienti finali in quanto appartenenti a gruppi societari (parent company guarantee) – possiedono, data la contestuale natura di concorrenti diretti e controparte obbligatoria dei soggetti venditori non integrati nei richiamati contratti, forti incentivi a comportamenti anticoncorrenziali.“.
Facendo un esempio pratico, anche alla luce di quanto accaduto negli ultimi tempi, Enel Energia avrebbe un vantaggio rispetto a Gala, perché essendo un soggetto integrato verticalmente, ovvero essendoci nel gruppo Enel anche e-distribuzione, godrebbe di un vantaggio derivante dalla maggiore facilità di accesso alle garanzie finanziarie. Inoltre, e-distribuzione potrebbe avere interesse a favorire un operatore appartenente allo stesso gruppo.
La soluzione auspicata
La soluzione prospettata dall’Autorità richiama quella che da tempo chiedono tanti operatori al dettaglio del settore elettrico: riconoscere la natura fiscale degli oneri di sistema ed escluderli dalle pattuizioni tra venditori e distributori.
A chiusura del suo intervento, l’autorità sottolinea che l’intervento legislativo “appare tanto più urgente alla luce della piena liberalizzazione del mercato elettrico che si realizzerà a valle della prevista abolizione, nel disegno di legge per la concorrenza, del regime di maggior tutela, i cui effetti positivi in termini di miglioramento delle condizioni di offerta per i consumatori elettrici sono strettamente legati alla garanzia di un piano di piena parità fra gli operatori, che elimini ogni indebito vantaggio derivante dall’integrazione verticale di alcuni di essi.“