Cosa fare se Gala rifiuta l’ordinativo Consip EE12?

galaL’adesione alla Convenzione Consip EE12 può essere più difficoltosa di quanto si pensi. Ai prezzi attuali il fornitore ha interesse a rifiutare gli ordinativi e spesso è anche legittimato farlo

Lo scorso 12 febbraio sul portale Consip è stato pubblicato un comunicato con il quale le amministrazioni sono state informate che Gala, aggiudicatario di tutti i lotti, dopo aver richiesto senza esito la revisione dei prezzi, ha proposto ricorso al TAR per l’impugnazione del provvedimento di diniego di Consip. La discesa del prezzo del petrolio e il conseguente calo delle tariffe elettriche delle Convenzioni Consip può rendere dunque più difficoltosa l’adesione alla Convenzione Consip Energia Elettrica vigente (EE12). E’ presumibile infatti che il fornitore Gala possa sollevare tutte le eccezioni previste in Convenzione per non accettare gli ordinativi.

In quali casi il Fornitore è legittimato a rifiutare l’ordinativo attuativo della Convenzione Consip EE12?

Ecco le fattispecie nelle quali il Fornitore ha ampia discrezionalità di accettare o meno l’ordinativo di fornitura.

1° Ordinativi provenienti da Organismi di diritto pubblico in situazione di difficoltà finanziaria o già debitori verso Gala
Convenzione art.9 commi 5 e 6

Se c’è “pericolo di insolvenza” il Fornitore può pretendere una garanzia fideiussoria del 20% del valore dell’ordinativo.
Se invece il Fornitore vanta un “credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione o in precedenti rapporti contrattuali” può rifiutare l’ordinativo dell’Organismo moroso fino ad avvenuta comprova del pagamento del debito pregresso.

2° Comuni e altre Amministrazioni già morose verso Gala
Convenzione art.9 comma 7

Per gli ordinativi provenienti da Comuni e PA in generale, il Fornitore che vanta un “credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione o in precedenti rapporti contrattuali” è legittimato a sospendere l’esecuzione dell’Ordinativo di fornitura fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento o dello stanziamento di fondi per l’adempimento del debito pregresso.

3° Consumo medio per POD inferiore a 20.000 kWh/anno
Capitolato Tecnico art. 3 comma 5

Il fornitore non è obbligato ad accettare l’ordinativo proveniente da una qualunque Amministrazione se il consumo medio per POD, calcolato con il rapporto Consumi Totali/ N° utenze è inferiore a 20.000 kWh.
Si tratta di una clausola che esclude l’obbligo di accettazione dell’ordine per la stragrande maggioranza delle amministrazioni pubbliche che hanno una prevalenza di utenze in Bassa Tensione. Infatti, il consumo medio delle amministrazioni comunali che abbiamo monitorato è di solo €/kWh 5.000. Per effetto di tale clausola Gala è obbligata ad accettare solo gli ordini relativi ad utenze di Acquedotti e Ospedali, con una prevalenza di consumi in Media Tensione.

Conseguenze per le Pubbliche Amministrazioni con prevalenza di consumi in Bassa Tensione.

Ci troviamo di fronte ad una situazione paradossale, come accade sempre più frequentemente nel nostro Paese:

• da un lato le Amministrazioni sono obbligate a rivolgersi a Consip (art. 1, comma 7, L. 135/2012);
• dall’altro il Fornitore Consip non è obbligato ad accettare ordinativi di fornitura (vista l’assenza di convenienza nell’accettazione).

In condizioni normali, se un’Amministrazione non riesce a cambiare fornitore, rimane con il fornitore attuale. Purtroppo le stesse motivazioni che impediscono all’amministrazione di aderire alla convenzione Consip vigente, portano gli attuali Fornitori della Consip EE11 a rispettare scrupolosamente la scadenza e a non concedere proroghe.

Quindi la naturale conseguenza per le amministrazioni che rimangono senza fornitore è purtroppo il Mercato di Salvaguardia e pertanto l’inevitabile aumento dei costi energetici dal 20% al 70% a seconda della Regione di appartenenza.

Che fare?

1° Anticipare la trasmissione dell’ordinativo

Per prima cosa l’Amministrazione potrebbe anticipare la trasmissione dell’ordinativo in modo da avere tempo sufficiente a percorrere strade alternative a Consip.
Per essere più chiari, facciamo l’esempio di un’Amministrazione con forniture di energia elettrica in scadenza al 30 settembre 2015. Ai sensi dell’art.3 comma 4 del Capitolato Tecnico, l’ordinativo va trasmesso entro le ore 12.00 del 10 luglio. Il consiglio è di non aspettare il 10 luglio.
E’ possibile trasmettere da subito l’ordinativo indicando nell’apposita colonna “DATA RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA” la data del 30/09/2015. Una volta fatta la trasmissione Gala ha tempo 4 giorni per sollevare eventuali eccezioni. Ai sensi dell’articolo 3, comma 11 delle Condizioni Generali, “i singoli contratti attuativi della Convenzione si concludono il quarto giorno lavorativo successivo alla ricezione da parte del Fornitore degli Ordinativi di Fornitura inviati dalle medesime Amministrazioni Contraenti. Spirato il predetto termine, l’Ordinativo di Fornitura è irrevocabile per le Parti e, per l’effetto, il Fornitore è tenuto a dare esecuzione completa alla fornitura richiesta”.
Naturalmente, in alternativa a Consip, l’amministrazione potrà scegliere di rivolgersi alla eventuale centrale di committenza regionale di riferimento.

2° Espletare autonoma procedura ad evidenza pubblica

Solo in caso di rifiuto da parte del fornitore Consip e in mancanza di una centrale di committenza Regionale, l’Amministrazione dovrà individuare un diverso Fornitore ricorrendo ad un’autonoma procedura.
Per informazioni e assistenza riguardo alla scelta più opportuna da effettuare e all’eventuale espletamento di una autonoma procedura di gara contattaci.