Grazie al recepimento della direttiva europea sull’efficienza energetica sarà possibile richiedere al fornitore i dati di fatturazione di energia elettrica e gas utili per le diagnosi energetiche ed in generale per capire il livello di efficienza energetica di edifici e impianti.
Con il decreto 102/14 dello scorso luglio è stata recepita la direttiva europea 2012/27/UE in materia di efficienza energetica che, come dichiarato all’art. 1, “detta norme finalizzate a a rimuovere gli ostacoli sul mercato dell’energia e a superare le carenze del mercato che frenano l’efficienza nella fornitura e negli usi finali dell’energia”. Il decreto individua un ostacolo importante alla diffusione dell’efficienza energetica nella carenza di dati di consumo, e prova a porre rimedio con l’art. 9 “Misurazione e fatturazione dei consumi energetici”:
comma 6, lettera b):
“le imprese di distribuzione ovvero le società di vendita di energia elettrica e di gas naturale al dettaglio, nel caso in cui siano installati contatori, conformemente alle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE, provvedono affinché i clienti finali abbiano la possibilità di accedere agevolmente a informazioni complementari sui consumi storici che consentano loro di effettuare controlli autonomi dettagliati. Le informazioni complementari sui consumi storici comprendono almeno:
1) dati cumulativi relativi ad almeno i tre anni precedenti o al periodo trascorso dall’inizio del contratto di fornitura, se inferiore. I dati devono corrispondere agli intervalli per i quali sono state fornite informazioni sulla fatturazione;
2) dati dettagliati corrispondenti al tempo di utilizzazione per ciascun giorno, mese e anno. Tali dati sono resi disponibili al cliente finale via internet o mediante l’interfaccia del contatore per un periodo che include almeno i 24 mesi precedenti o per il periodo trascorso dall’inizio del contratto di fornitura, se inferiore.”
comma 7:
“7. Fatti salvi i provvedimenti normativi e di regolazione già adottati in materia, l’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, con uno o più provvedimenti da adottare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua le modalità con cui le società di vendita di energia al dettaglio, indipendentemente dal fatto che i contatori intelligenti di cui alle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE siano installati o meno, provvedono affinché:
a) nella misura in cui sono disponibili, le informazioni relative alla fatturazione energetica e ai consumi storici dei clienti finali siano rese disponibili, su richiesta formale del cliente finale, a un fornitore di servizi energetici designato dal cliente finale stesso;
b) ai clienti finali sia offerta l’opzione di ricevere informazioni sulla fatturazione e bollette in via elettronica e sia fornita, su richiesta, una spiegazione chiara e comprensibile sul modo in cui la loro fattura è stata compilata, soprattutto qualora le fatture non siano basate sul consumo effettivo;
c) insieme alla fattura siano rese disponibili ai clienti finali le seguenti informazioni minime per presentare un resoconto globale dei costi energetici attuali:
1) prezzi correnti effettivi e consumo energetico effettivo;
2) confronti tra il consumo attuale di energia del cliente finale e il consumo nello stesso periodo dell’anno precedente, preferibilmente sotto forma di grafico;
3) informazioni sui punti di contatto per le organizzazioni dei consumatori, le agenzie per l’energia o organismi analoghi, compresi i siti internet da cui si possono ottenere informazioni sulle misure di miglioramento dell’efficienza energetica disponibili, profili comparativi di utenza finale ovvero specifiche tecniche obiettive per le apparecchiature che utilizzano energia.”
La previsione normativa è molto interessante anche se sarà pienamente efficace solo quando l’AEEG avrà emanato la relativa delibera attuativa. Sul tema è di rilievo l’iniziativa dell’Autorità denominata “Bolletta 2.0” che però non è applicabile alle utenze della Pubblica Amministrazione (la scorsa settimana è stata pubblicato il documento di consultazione 61/2015/R/com).
Va comunque segnalato che tutti i principali fornitori di Energia si sono già adeguati e offrono ai clienti multisito la possibilità di scaricare dal relativo portale, o ricevere via email, i flussi informatici sui dati storici di consumo. Questi, opportunamente elaborati, forniscono utili informazioni per individuare gli ambiti dove interventi di efficientemento offrono i maggiori risparmi di energia e denaro.
Controllabolletta.it ha implementato un sistema informativo in grado di offrire una ricca reportistica a beneficio di Energy manager e decisori pubblici in materia energetica.