Quali sono le conseguenze della nullità? Cosa può fare l’Ente Pubblico per ottenere il risarcimento del danno e difendersi dalla responsabilità di danno erariale?
Cosa succede se una PA sottoscrive un contratto di fornitura di energia in violazione dell’obbligo di acquisto tramite le Convenzioni Consip o delle Centrali di Committenza? La conseguenza sostanziale è un aumento del costo dell’energia dal 10% al 35%. Quali sono le conseguenze giuridiche?
Questo articolo è il quarto approfondimento sul fenomeno degli acquisti di energia fuori Consip. È utile fare un riassunto delle puntate precedenti per comprendere la portata del fenomeno, inaccettabile in uno Stato di diritto.
Negli articoli precedenti abbiamo analizzato il fenomeno da diversi punti di vista:
- In Energia PA. In forte crescita gli acquisti fuori Consip, abbiamo scoperto che il fenomeno è molto più diffuso di quanto si pensi. Dall’analisi dei CIG estratti dal portale ANAC, è emerso che nel 2025 oltre la metà degli affidamenti per l’acquisto di energia elettrica e gas è fuori Consip.
- In Energia PA. Perché lo sconto su Consip è impossibile, abbiamo appurato che non esistono contratti fuori Consip con reali risparmi. Non si può pretendere che il “consulente gratuito” lavori gratis e che il venditore di energia venda in perdita.
- In Energia PA. Perché il RUP si fida delle offerte a “Sconto Consip”, abbiamo raccontato della Sindrome di Stoccolma che induce il RUP a giustificare l’operato del “consulente gratuito” e del fornitore, anche quando percepisce che lo sconto promesso non esiste.
In questo articolo analizziamo il fenomeno dal punto di vista giuridico. I contratti fuori Consip sono validi?
Assolutamente no. Non ci sono dubbi. Il comma 8 dell’art. 1 della L. 135/12 stabilisce che:
“I contratti stipulati in violazione del precedente comma 7 sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, degli strumenti di acquisto di cui al precedente comma 7 e quello indicato nel contratto.”
La nullità contrattuale è la sanzione più pesante che il nostro legislatore attribuisce ad un contratto. Un contratto nullo è come se non fosse mai esistito. Non essendo mai esistito, non produce effetti. Nel caso vi sia stata esecuzione, le prestazioni già svolte devono essere restituite (ripetizione dell’indebito).
Come si restituisce l’energia già consegnata?
Di fatto, l’azione di restituzione non è tecnicamente praticabile. L’Ente Pubblico non ha materialmente la possibilità di restituire l’energia. Bisogna, pertanto, ragionare sul danno arrecato e le connesse responsabilità.
La posizione delle parti è profondamente diversa:
– Da un lato, abbiamo l’operatore economico che era perfettamente a conoscenza della causa di invalidità, al punto da celarla utilizzando CTE ingannevoli;
– Dall’altro, abbiamo il RUP, vittima del raggiro, che ha agito in buona fede. Non avrebbe mai sottoscritto il contratto, se fosse stato a conoscenza del maggiore costo.
Ci troviamo nella classica situazione prevista dall’art. 1338 dal titolo “Conoscenza delle cause d’invalidità”, che stabilisce:
“La parte che, conoscendo o dovendo conoscere l’esistenza di una causa d’invalidità del contratto, non ne ha dato notizia all’altra parte è tenuta a risarcire il danno da questa risentito per avere confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto.”
Pertanto, il venditore di energia deve risarcire il danno. L’ammontare del danno è facilmente determinabile. Ce lo dice il comma 8 della L.135/25, quando quantifica il danno erariale: pari alla differenza tra il prezzo pagato e quello che sarebbe stato sostenuto in Convenzione Consip.
Agire per difendersi dal danno erariale
Oltre alla nullità, la legge prevede anche il danno erariale. I Dirigenti e i RUP temono che un’azione nei confronti del fornitore possa rappresentare un’ammissione della propria responsabilità amministrativa. E’ la c.d. “paura della firma” che ha frenato le azioni di risarcimento nei confronti dei fornitori scorretti.
Da quest’anno le cose potrebbero cambiare. Con l’entrata in vigore della Legge 1/2006, che riforma in modo significativo la disciplina della responsabilità per danno erariale, viene confermato l’istituto dello “scudo erariale”: l’azione della Corte dei Conti nei casi di colpa grave è circoscritto ai comportamenti omissivi. I comportamenti commissivi possono essere sanzionati solo in caso di dolo.
In termini pratici, se sono stato vittima di un raggiro non posso girarmi dall’altra parte. Con la richiesta di restituzione dei maggiori costi sostenuti, il RUP dimostra la sua buona fede e contribuisce con il suo comportamento attivo a neutralizzare il danno.
Ottenere il risarcimento è facile
Il risarcimento può essere richiesto sotto forma di nota credito. Vista la nullità del contratto, l’amministrazione può sospendere i pagamenti fino all’emissione da parte del fornitore della nota credito. Quest’ultima dovrà avere un importo sufficiente a coprire i maggiori oneri fatturati rispetto alla Convenzione Consip vigente all’epoca della sottoscrizione del contratto.
Come quantificare l’entità del risarcimento
La principale difficoltà è costituita dalla quantificazione dei maggiori oneri sostenuti aderendo all’offerta a “Sconto Consip”. Per aiutare i RUP a individuare le componenti di costo nascoste abbiamo elaborato Guida all’analisi delle bollette dei contratti a “Sconto Consip”.
E’ possibile richiederla cliccando il pulsante: