sabato, 16 Gennaio, 2016

Consip EE12: sarà l’Autorità a stabilire i prezzi per il 2016

aeegsiLa legge di stabilità offre la possibilità di rivedere le condizioni economiche dei contratti pubblici indicizzati a commodities stipulati da soggetti aggregatori. Molto probabilmente nel 2016 le tariffe dell’energia elettrica della Convenzione EE12 saranno oggetto di revisione.

Un anno fa il petrolio toccava nuovi minimi sotto i 50 dollari al barile e, per tutto il 2015, il tema delle conseguenze della discesa del prezzo del petrolio sui prezzi dell’energia elettrica è stato di grande attualità. E’ risultata palese l’inadeguatezza dell’indicizzazione al brent, di una materia prima, l’energia elettrica, i cui prezzi si muovono in maniera quasi del tutto indipendente, e sul nostro sito abbiamo più volte sottolineato gli effetti distorsivi del fenomeno sul regolare funzionamento del mercato (sul tema I prezzi Consip EE12 attesi per il 2016).

Consip ha potuto porre rimedio per le nuove convenzioni, sostituendo il riferimento petrolio (Consip Power Index) con il riferimento borsa elettrica (PUN). Per la Convenzione EE12, è intervenuto il legislatore, che ha inserito nella legge di stabilità 2016 il comma 511, che conferisce all’Autorità indipendente preposta, AEEGSI, la possibilità di ristabilire l’equilibrio contrattuale. Il 15 gennaio 2016 Gala SpA, fornitore aggiudicatario di tutti i 10 lotti della EE12, ha presentato l’istanza di revisione contrattuale ai sensi del comma 511, che ha effetto dal momento della richiesta.

Cosa prevede la legge di stabilità

Legge 28 dicembre 2015, n. 208 – Art.1 Comma 511.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche con riferimento ai contratti in corso a tale data, nei contratti pubblici relativi a servizi e forniture ad esecuzione continuata o periodica stipulati da un soggetto aggregatore di cui all’articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per l’adesione dei singoli soggetti contraenti, in cui la clausola di revisione e adeguamento dei prezzi sia collegata o indicizzata al valore di beni indifferenziati, qualora si sia verificata una variazione nel valore dei predetti beni, che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo in misura non inferiore al 10 per cento e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, come accertato dall’autorità indipendente preposta alla regolazione del settore relativo allo specifico contratto ovvero, in mancanza, dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, l’appaltatore o il soggetto aggregatore hanno facoltà di richiedere, con decorrenza dalla data dell’istanza presentata ai sensi del presente comma, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo. In caso di raggiungimento dell’accordo, i soggetti contraenti possono, nei trenta giorni successivi a tale accordo, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’articolo 1373 del codice civile. Nel caso di mancato raggiungimento dell’accordo le parti possono consensualmente risolvere il contratto senza che sia dovuto alcun indennizzo come conseguenza della risoluzione del contratto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1467 del codice civile. Le parti possono chiedere all’autorità che provvede all’accertamento di cui al presente comma di fornire, entro trenta giorni dalla richiesta, le indicazioni utili per il ripristino dell’equilibrio contrattuale ovvero, in caso di mancato accordo, per la definizione di modalità attuative della risoluzione contrattuale finalizzate a evitare disservizi.

L’articolo fa espresso riferimento ai contratti in corso, “relativi a servizi e forniture ad esecuzione continuata o periodica stipulati da un soggetto aggregatore (…) in cui la clausola di revisione e adeguamento dei prezzi sia collegata o indicizzata al valore di beni indifferenziati“, e il Brent ne è un classico esempio.

Quando la variazione del bene di riferimento subisce una variazione “tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale“, è possibile chiedere:

• All’autorità indipendente competente (AEEGSI) l’accertamento dello squilibrio e “le indicazioni utili per il ripristino dell’equilibrio contrattuale“;

• Alla controparte, appaltatore o soggetto aggregatore (Consip), l’istanza di riconduzione a equità o una revisione del prezzo.

Considerando che il Brent ha perso il 70% del suo valore dal momento in cui fu presentata l’offerta economica nell’estate del 2014, e che alle attuali condizioni nel 2016 in alcuni casi i prezzi sarebbero addirittura negativi, appare quasi certo che l’AEEGSI accerterà lo squilibrio.

Se ci sarà un accordo con Consip, l’autorità dovrà altresì fornire le “indicazioni utili per il ripristino dell’equilibrio”. In pratica dovrebbe stabilire i prezzi da praticare per il 2016. 

In caso di disaccordo, l’AEEGSI indicherà “le modalità attuative della risoluzione contrattuale finalizzate a evitare disservizi”. Ciò che l’AEEGSI dovrà scongiurare sarà il regime di Salvaguardia per le Amministrazioni rimaste senza contratto a causa di tale risoluzione.

Conseguenze per le Amministrazioni

peso energia elettrica2

Innanzitutto va ricordato che la quota energia oggetto di revisione rappresenta solo il 30% circa del costo complessivo per l’energia elettrica. In figura, i dati di consumo e spesa energetica di un tipico comune italiano nei mesi da giugno a novembre 2015 estratti dalla nostra piattaforma BenchMonitor®.

Come meglio spiegato nell’analisi “Come è cambiato il costo dell’energia negli ultimi 5 anni per la PA“, l’impatto di variazioni del costo unitario della materia prima risulta in generale sempre ridotta e, se un’amministrazione ha previsto per il bilancio 2016 un costo per l’energia elettrica di 0,16 €cent/kWh oltre IVA, non dovrebbe avere brutte sorprese a fine anno a meno di variazioni significative nei consumi.

Dal punto di vista contrattuale occorrerà seguire la vicenda per intervenire prontamente con un nuovo ordine qualora fosse dichiarata la risoluzione contrattuale.

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Il relatore

Giuliano Sarricchio, ideatore dei servizi offerti da ControllaBolletta.it

Giuliano Sarricchio ha maturato un’esperienza in ambito finanziario come analista in Banca Sella e nel settore energetico in Società Energetica Lucana, Centrale di Committenza in materia di energia di Regione Basilicata.

I suoi articoli sono pubblicati nella rubrica Energia e PA su Staffetta Quotidiana, la più autorevole fonte di informazioni in materia energetica del nostro paese.

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